Ecco il “Vademecum” dei Viaggi tutto compreso.


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Viaggi e vacanze in vista della Pasqua. I viaggi organizzati sono comodi, basta una firma e tutto e’ a posto o quasi.

ADUC ha predisposto un elenco di consigli per i turisti.

– Leggere attentamente il depliant: oltre alla pubblicità ci devono essere scritte le condizioni generali del contratto. Se non ci sono, eliminate quel tour operator o agenzia di viaggi.

– Farsi rilasciare copia del contratto con timbro e firma. Se l’agenzia vuole  rilasciare solo la ricevuta della caparra, non firmate il contratto. L’anticipo o caparra non può superare il 25% del prezzo totale. Se vi chiedono di piu’ lasciate stare. Il saldo va effettuato 30 giorni prima della partenza, non prima. Nei casi invece in cui sia inadempiente il tour operator, il consumatore può recedere e pretendere il doppio della cifra.

– Controllare le ipotesi di aumenti previsti dal contratto o dal depliant (variazioni del costo di trasporto, delle tasse aeroportuali e del cambio). Se non sono scritte, diffidate. In ogni caso gli aumenti non possono superare il 10% del valore del viaggio.

– Se improvvisamente non si può partire e’ possibile essere sostituiti, almeno quattro giorni prima del viaggio, o si può pagare la penalità. La penalità per i voli di linea e’ diversa dai voli speciali.

– L’agenzia o il tour operator devono avere un’assicurazione per la responsabilità civile verso l’utente, che deve essere indicata nel contratto.

– Se, prima del viaggio, ci sono delle variazioni significative della vacanza (es: cambio della categoria dell’albergo, slittamento di piu’ giorni della partenza, ecc.), il contratto può essere annullato dal turista o si può scegliere un’altra vacanza, anche piu’ costosa, senza che questo comporti un aumento di prezzo. Se le variazioni avvengono durante il viaggio il tour operator deve rifondere la differenza di costo.

– In caso di contestazione documentare tutto e, al ritorno, inviare all’agenzia e al tour operator, entro 10 giorni, una lettera di protesta (raccomandata con ricevuta di ritorno), chiedendo il rimborso o il risarcimento dei danni. In caso di risposta insoddisfacente si può ricorrere al giudice di pace.



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